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03 Marzo 2010 - MUD 2010 dati 2009: Proroga con "Fiducia" Riduci

Alla Camera dei Deputati il Governo ha posto la questione di fiducia sulla conversione in legge del decreto n. 2 del 25/01/2010.
Negli emendamenti è prevista la proroga del MUD 'vecchio', questo lo specifico emendamento:

"Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

  La fiducia verrà votata domani 4/3/10 a partire dalle 12:10.
Poi il provvedimento passerà al Senato, però sembra che ci sia un po' di fretta nel licenziare la legge di conversione e quindi è possibile avere la certezza entro la settimana prossima e non aspettare la conversione in legge alla scadenza naturale del DL (27/03/10).

 Art. 4-bis. (Modello unico di dichiarazione ambientale) - Al comma 2-quinquies dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «30 aprile 2010» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2011» e le parole: «all'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «all'anno 2010»;

b) al secondo periodo, le parole da: «Per le dichiarazioni» fino a: «all'anno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «Per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile 2009, con riferimento all'anno 2008, nonché entro il 30 aprile 2010, con riferimento all'anno 2009»;

c) dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: «Ai fini dell'elaborazione delle quote di mercato di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, nonché per consentire l'adempimento degli obblighi di comunicazione alla Commissione europea di cui all'articolo 17, comma 1, del medesimo decreto, entro il 30 giugno 2010 i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche comunicano al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con le modalità di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185, i dati relativi alle quantità ed alle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato nel 2009. Le quote di mercato calcolate dal comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE sono comunicate ai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche mediante il sito www.registroaee.it, previo avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Per consentire l'adempimento degli obblighi di comunicazione alla Commissione europea di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, i sistemi collettivi di gestione dei RAEE, o, nel caso di produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche professionali non aderenti a sistemi collettivi, i singoli produttori, comunicano entro il 30 giugno 2010 al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con le modalità di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185, i dati relativi al peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolte attraverso tutti i canali, esportate, reimpiegate, riciclate e recuperate nel 2009, suddivise secondo l'Allegato IA del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 e, per quanto riguarda la raccolta, in domestiche e professionali.». 

cfr www.specialesistri.it

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Gestione Rifiuti Speciali: Oneri e onori Riduci
Negli ultimi mesi tanto si è parlato di rifiuti speciali, sono comparse le più svariate e fantasiose interpretazioni sulla legge che regolamenta l’argomento. In questo articolo ci poniamo l’obbiettivo di  fugare quanto meno gli equivoci più ricorrenti.
                Il D.lgs 152/06 nel comparto IV si occupa delle regole che i produttori, trasportatori e piattaforme di destino devono seguire allo scopo di realizzare la tracciabilità dei rifiuti speciali, così come richiesto dalle direttive europee. Ci limiteremo a citare quelle che riguardano la nostra categoria.
Queste possono essere raggruppate in quattro  fasi della gestione cui tutti i produttori sono obbligati.
Prima fase: Identificare attraverso codice CER i rifiuti prodotti nello svolgimento della propria attività.
Seconda fase: predisporre un deposito temporaneo all’interno dell’unità produttiva.
Terza fase: annotare sul registro di carico e scarico le produzioni ed i conferimenti dei vari rifiuti entro 10 giorni lavorativi dalla produzione degli stessi. Nel caso in cui le quantità di rifiuti prodotti siano inferiori alle 10 t. di non pericolosi e alle 2 t. di pericolosi, il produttore può delegare le associazioni di categoria e loro società di servizi alla tenuta dei registri, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.
Quarta fase: smaltimento e monitoraggio del trasporto ovvero:
 - conferimento dei rifiuti ad un trasportatore del quale il produttore ha verificato le autorizzazzioni  al trasporto del rifiuto che intende conferirgli;
 - compilazione del F.I.R. (i dati indicati in questo documento sono di pertinenza e responsabiltà del produttore) in cui verranno indicati per ogni C.E.R. conferito le quantità, le classi di pericolosità ove presenti ed  il destino. In presenza di dati corretti sul F.I.R., la responsabiltà del produttore cessa al momento del ricevimento della 4° copia dello stesso, timbrata per accettazione dalla piattafoma di destino. Il mancato ricevimento della 4° copia deve essere denunciato alla polizia provinciale di competenza, onde evitare corresponsabilità in eventuali comportamenti illeciti della catena di smaltimento cui il produttore ha conferito il rifiuto.
                Le fasi sopra descritte, nel caso in cui la gestione comprenda rifiuti classificati come pericolosi, e/o l’attività conti più di dieci dipendenti, confluiscono nella compilazione del M.U.D. (Modello Unico di Dichiarazione) che deve essere presentato entro il 30 aprile di ogni anno.
 Le sanzioni previste per l’inosservanza dei suindicati precetti, sono elencate nell’art.258 del D.lgs 152/06. Queste vanno da un minimo di 260,00€ (previsti in caso di registrazione inesatta dei dati, ma ricostruibile) fino ai 95.000,00€ (previsti per la mancanza o incompletezza del registro in presenza di rifiuti pericolosi) cui si aggiungono pene detentive nel caso di inadempienze riguardanti i rifiuti pericolosi.
                Il gestire i rifiuti nel rispetto di tale normativa, comporta degli oneri finanziari a carico delle imprese, sia in termini di tempo da dedicare al controllo della gestione , sia in costi vivi quali il trasporto e lo smaltimento o eventuali consulenti di cui il produttore voglia avvalersi per meglio districarsi nella complessa normativa.  Oneri che comunque possono essere compensati dai comuni che, nel rispetto delle normative, includono nei loro regolamenti T.A.R.S.U. e T.I.A. la non tassabilità delle “superfici ove, per caratteristiche strutturali e per destinazione, si formino, in via esclusiva, rifiuti speciali, tossici o nocivi allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti”(art.8 c.5 regolamento T.A.R.S.U. Palermo).
                Il 17 Dicembre 2009 è stato approvato un D.M. che ridisegna le modalità da rispettare ai fini della tracciabilità. Queste modifiche consistono nella creazione del SISTRI.
                 L’avvento di questo sistema sostituirà i registri cartacei ed i F.I.R. con un sistema telematico all’interno del quale tutti i soggetti della filiera dei rifiuti dovranno inserire i dati relativi a produzione (registro cronologico)e smaltimento (scheda movimentazione), che fino ad ora sono stati riportati nei registri di carico e scarico. A questo punto, l’avere la disponibilità dei dati direttamente su un portale online rende inutile la presentazione del M.U.D. che andrà in disuso al momento dell’applicazione di tale sistema.
                Attualmente i termini di iscrizione al SISTRI sono fissati al 30 marzo per le aziende al di sopra dei 50 dipendenti ed al 30 aprile per le aziende al di sotto dei 50 dipendenti . Dopo quest’ultima data potranno iscriversi le aziende per cui è prevista l’adesione volontaria (aziende con meno di 10 dipendenti che non producono rifiuti pericolosi).

                Altra sequenza di scadenze riguarda l’attuazione del sistema stesso, che è prevista entro il 13 Luglio per la prima fascia ed entro il 12 Agosto per la seconda.

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@ ... !! in evidenza !! ... @ Riduci
Proroghe di iscrizione al SISTRI - lunedì 1 marzo 2010

Nel D.M. del 15/02/2010 pubblicato in G.U. il 28/02/2010 proroga le scadenze di iscrizione di 30 giorni.

 
Un “sistema” per coniugare ambiente, efficienza e legalità. SISTRI - giovedì 14 gennaio 2010

Il tema della gestione dei rifiuti ha assunto una rilevanza sempre maggiore, che riguarda non solo la tutela dell’ambiente ma anche la difesa della legalità. Questo vale in special modo per i rifiuti pericolosi che sono spesso oggetto di lucrosi traffici da parte delle organizzazioni criminali che causano gravi danni al territorio e possono mettere in pericolo la salute pubblica.

 
Modello Unico di Dichiarazione - domenica 10 gennaio 2010

Si ricorda che bisogna presentare il M.U.D. entro e non oltre il 30 APRILE 2010 presso le CCIAA di pertinenza. Inoltre si ricorda che il 30 GIUGNO 2010 è l'ultima data utile per il deposito del M.U.D. in regime sanzionatorio.

 
        
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