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Commissione Ambiente del Senato rianima il Sistri Riduci

Dopo l'abolizione del sistema telematico per il trasporto dei rifiuti industriali, imposta dalla Manovra di Ferragosto, la Commissione Ambiente del Senato ne chiede la reintroduzione durante l'iter d'approvazione del decreto, che è in corso al Parlamento. Ma con nuove scadenze dal 2012.

Le proteste del ministro dell'Ambiente, Stefania Prestigiacomo, contro la completa abolizione del Sistri inclusa nella Manovra di Ferragosto sono state raccolte dalla Commissione XIII Territorio, Ambiente e Beni Ambientali del Senato. Durante l'esame del decreto legge 138 del 13 agosto 2011, in vista della sua conversione in Legge, la commissione ha chiesto la reintroduzione del tracciamento telematico dei rifiuti. I senatori hanno giustificato tale richiesta con due considerazioni: la prima riguarda il ritorno al precedente sistema cartaceo, che “reintrodurrebbe l'assoluta incertezza sulla sorte definitiva d'ingenti quantitativi di rifiuti, non solo pericolosi, che pone a rischio nel nostro Paese la salute dei cittadini oltre che la tutela dell’ambiente, creando i presupposti per il perdurare di traffici illeciti legati al settore dei rifiuti”.

La seconda considerazione riguarda la possibile procedura d'infrazione della normativa comunitaria, che potrebbe giungere da Bruxelles. Ma la Commissione Ambiente del Senato suggerisce che il Sistri venga comunque modificato, col fine di risolvere i problemi tecnici rilevati da numerose associazioni delle imprese interessate, comprese quelle dell'autotrasporto. Ci potrebbe essere anche l'esenzione per alcune tipologie di rifiuti che non danneggiano l'ambiente. In tutti i Casi, la Commissione XIII del Senato propone che il nuovo Sistri diventi operativo dal 1° gennaio 2012.

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ABOLITO IL SIS.T.RI. Riduci

In materia di tracciabilità di rifiuti, il D.L. 138/2011 con art. 6 comma 2 dispone che da oggi 13 agosto 2011 il Sistri è abolito.

Più specificatamente, vengono abrogati:

a) il comma 1116, dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) l’articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

c) il comma 2, lettera a), dell’articolo 188-bis, e l’articolo 188-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;

d) l’articolo 260-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;

e) il comma 1, lettera b), dell’articolo 16 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;

f) l’articolo 36, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, limitatamente al capoverso «articolo 260-bis»;

g) il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009 e successive modificazioni;

h) il decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 18 febbraio 2011 n. 52.

All’art. 6 comma 3 del decreto viene precisato che “resta ferma l’applicabilità delle altre norme in materia di gestione dei rifiuti; in particolare, ai sensi dell’articolo 188-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006, i relativi adempimenti possono essere effettuati nel rispetto degli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico nonchè del formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni“.

Dopo i numerosi decreti di modifica del DM 17 dicembre 2009 che aveva istituito il Sistri, non più una nuova proroga, bensì l’abolizione dell’intero sistema, che, nelle previsioni del legislatore, per il primo scaglione di soggetti obbligati di cui al Decreto 26 maggio 2011 (tra cui impianti di recupero e smaltimento di rifiuti e grandi produttori di rifiuti) avrebbe dovuto essere pienamente operativo dal 2 settembre 2011

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NEWS - SISTRI Riduci

Con l'ok del Senato al dl 70/2011 slitta al 1° giugno 2012 l`entrata a regime del sistema sanzionatorio SISTRI per i produttori di rifiuti pericolosi con meno di 10 dipendenti

Il Senato, nella seduta del 7 luglio ha convertito in legge il decreto legge n. 70/11 che ora sara` pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

All`art. 6 e` stato approvato un emendamento (comma 5 lett. f octies) che di fatto rinvia l`entrata a regime del SISTRI modificando il recente decreto ministeriale 26 maggio 2011.

L`emendamento prevede che la data del 2 gennaio 2012 prevista per l`entrata a regime del SISTRI per i produttori di rifiuti pericolosi con < 10 dipendenti non potra` essere antecedente al 1 giugno 2012.

Il Ministero dell`ambiente, in base a tale emendamento, dovra` emanare un nuovo decreto entro 60 gg dall`entrata in vigore della legge di conversione.

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14/01/2010 @ E' Arrivato il Sis.T.Ri. @ Riduci
www.sistri.it

"Grazie al SISTRI, finalmente potremo contare su un apparato di controllo adeguato, affidato al Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente. Saranno, inoltre, sostituite procedure obsolete, inefficienti e onerose e sarà possibile rispondere in maniera più efficace alle istanze sociali e ambientali. E soprattutto, con questo nuovo strumento, lo Stato può dare un ulteriore forte segnale nella lotta contro l’illegalità, confermando la scelta della tolleranza zero nei confronti dei crimini ambientali.

 Il SISTRI inoltre potrà agevolare l’attività degli operatori del settore riducendo costi e passaggi burocratici a tutto vantaggio della sicurezza e della legalità, e senza gravare sulla spesa della Pubblica Amministrazione, né su quella dei contribuenti.

Le stesse modalità di accesso alla fase operativa, nonostante la sua complessità, sono state concepite per semplificare la vita agli utenti: nel periodo di avviamento in particolare, sarà messa a disposizione una vasta rete di supporti per informare, assistere e agevolare tutti coloro che ne sono interessati. E in quest’ottica ringrazio l’Unioncamere e le organizzazioni imprenditoriali per quanto hanno fatto e faranno per il positivo avvio del SISTRI.

L’Italia è la prima nazione a dotarsi di un apparato simile e ciò costituisce anche l’opportunità di offrire un modello a livello europeo. Un modello capace di coniugare, grazie alla tecnologia, efficienza, controlli e rigorosa tutela della salute e dell’ambiente."


Stefania Prestigiacomo
Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

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In Evidenza dal Sis.T.Ri. Riduci

21 aprile 2010
Domanda: 
Entro quando devono iscriversi al SISTRI per la specifica categoria le associazioni o loro società di servizi che intendono gestire il SISTRI per i propri soggetti deleganti?
Risposta:
In base a quanto previsto dall’art. 7 comma 1 (Modalità operative semplificate), i soggetti che intendono delegare le associazioni “dopo l'iscrizione al SISTRI ai sensi dell'articolo 3, provvedono a delegare le organizzazioni, o loro societa' di servizi, prescelte.” Ciò vuol dire che le associazioni potranno ricevere la delega dai soggetti in un qualsiasi momento successivo all’iscrizione al SISTRI dei soggetti deleganti. Il DM 17/12/2009 non stabilisce una data specifica per l’iscrizione delle associazioni. Tuttavia, in base all’allegato 1A al DM 17/12/2009, “ciascuna articolazione territoriale dell’associazione imprenditoriale, o società di servizi che abbia ricevuto delega ai sensi dell’art. 7, comma 1, richiede un dispositivo USB” . L’iscrizione delle associazioni è quindi finalizzata all’ottenimento di una USB con cui gestire i registri dei soggetti deleganti. Tale iscrizione dovrà quindi avvenire dopo aver ricevuto la delega da parte del primo soggetto delegante.

11 marzo 2010
Domanda:
Un artigiano che produce rifiuti pericolosi può avvalersi delle modalità operative semplificate? Se si, quali sono i contributi? Come effettuare la delega alla società di servizi?
Risposta:
L’art. 7 comma 1 del DM 17/12/2009 stabilisce con chiarezza i soggetti che possono avvalersi delle modalità operative semplificate. Tali soggetti sono:

  • le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006 , n. 152 (cioè, non più di 30 kg o 30 l di rifiuti pericolosi al giorno);
  • gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a ottomila euro che producono rifiuti pericolosi;
  • i soggetti la cui produzione annua non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi e le due tonnellate di rifiuti pericolosi;
  • tutti coloro che aderiscono al SISTRI su base volontaria, ovvero i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, del DM 17/12/2009.

Pertanto un artigiano che produce meno di 2 t/anno di rifiuti pericolosi o 10 t/anno di rifiuti speciali non pericolosi può avvalersi delle procedure semplificate. I contributi per i soggetti che si avvalgono delle modalità operative semplificate sono gli stessi degli altri soggetti obbligati ad iscriversi al SISTRI e riportati nell’allegato II del DM 17/12/2009, tenuto conto del numero di dipendenti e delle quantità di rifiuti gestiti. La delega alla società di servizi verrà fatta successivamente all’iscrizione ed al pagamento dei contributi. I soggetti che si avvalgono delle modalità operative semplificate verranno comunque dotati dei dispositivi elettronici (chiavi USB che i soggetti potranno utilizzare per verificare i loro account); le associazioni imprenditoriali o le società di servizi di loro diretta emanazione che ricevono la delega, saranno in possesso di USB abilitate anche alla gestione della documentazione informatica di tali soggetti.

5 marzo 2010
Domanda:
Quali opportunità presenta il SISTRI ai fini dell’utilizzo dei sistemi gestionali già presenti all’interno di aziende che risultano essere obbligate all’iscrizione al sistema SISTRI?
Risposta:
Il sistema SISTRI nasce dall’esigenza da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di attuare un monitoraggio puntuale e efficace dei processi inerenti la movimentazione dei rifiuti speciali, con l’obiettivo di contrastare l’illegalità nel settore e di semplificare gli obblighi amministrativi a carico delle imprese. In tale ambito il SISTRI non sostituisce i sistemi gestionali attualmente utilizzati dalle imprese che operano nella filiera dei rifiuti speciali. Il SISTRI, infatti, monitora il flusso dei rifiuti dal luogo di produzione al luogo di destinazione dei rifiuti stessi mentre i sistemi gestionali riguardano i processi interni legati alle peculiarità organizzative ed operative delle singole aziende. Si ritiene, anzi, che un sistema come il SISTRI possa costituire uno stimolo per tante piccole imprese per avviare una informatizzazione dei processi nell’ottica di perseguire obiettivi di efficienza, competitività ed economicità dei processi. Il Ministero ha aperto un dialogo costruttivo con tutti i settori interessati per l’approfondimento degli aspetti tecnico-operativi connessi all’utilizzo del SISTRI unitamente ai sistemi gestionali aziendali, al fine di cogliere tutte le potenzialità in termini di ottimizzazione, funzionalità e semplificazione che ne possono derivare all’ambiente e al mercato. A tal fine subito dopo la fase d’iscrizione e prima dell’avvio della fase operativa del sistema SISTRI, il Ministero dell’ Ambiente, in collaborazione con le Associazioni imprenditoriali di riferimento, definirà le modalità con le quali si potranno scambiare i dati con i sistemi gestionali che gli operatori del settore utilizzano nei loro processi gestionali.

26 febbraio 2010
Domanda:
Quali sono le modalità attraverso le quali i soggetti che rientrano nelle categorie previste dall’articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 possono avvalersi delle associazioni imprenditoriali previste nel medesimo articolo ovvero delle loro società di servizi per gli adempimenti del Sistri?
Risposta:
Qualora i soggetti che rientrano nelle categorie previste dall’articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 intendano avvalersi delle modalità operative semplificate concesse loro dal predetto decreto ministeriale 17 dicembre 2009, devono delegare le associazioni imprenditoriali a cui sono iscritti, o le loro società di servizi, utilizzando il modello di delega che sarà reso disponibile sul sito www.sistri.it La delega dovrà essere redatta in carta semplice, ma la firma del legale rappresentante del soggetto delegante dovrà essere autenticata o da un notaio ovvero da un altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Le associazioni imprenditoriali e/o le loro società di servizi, delegate dai soggetti di cui all’art. 7, comma 1 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, dovranno, a loro volta, iscriversi al SISTRI, pagando il contributo previsto nell’Allegato II, per la loro categoria di appartenenza, e dotarsi di un dispositivo USB mediante il quale provvederanno, per conto di ciascun soggetto delegante, a compilare il registro cronologico e le singole Schede SISTRI, ferma restando, a carico dei soggetti deleganti, la responsabilità delle informazioni fornite nel sistema SISTRI.

5 febbraio 2010
Domanda:
La nostra azienda utilizza per lo svolgimento delle sue attività alcuni software gestionali. Con l'entrata in vigore del SISTRI come devono essere considerati i software gestionali già utilizzati? In altre parole, il SISTRI è da considerarsi un sistema alternativo ai software gestionali normalmente utilizzati?
Risposta:
Il SISTRI non è un sistema gestionale, ma è uno strumento volto a garantire un miglior monitoraggio della movimentazione dei rifiuti speciali e dei rifiuti solidi urbani della Regione Campania, attraverso l'acquisizione di dati per via informatica ed elettronica e non cartacea. Per tale motivo il SISTRI non sostituisce i software gestionali attualmente utilizzati. Con il SISTRI si introduce un significativo cambiamento nel modo di acquisire le informazioni circa la movimentazione dei rifiuti speciali e dei rifiuti solidi urbani della Regione Campania. Da un sistema cartaceo - imperniato sui tre documenti costituiti dal Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR), Registro di carico e scarico, Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) - si passa a soluzioni digitali avanzate in grado di semplificare le procedure e gli adempimenti e di assicurare la sicurezza e la legalità dei processi.

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ELENCO DOCUMENTI PER IL RITIRO CHIAVETTA USB Riduci
- Copia della ricevuta di pagamento del contributo di iscrizione a SISTRI per ciascuna
unità locale
 
- Dichiarazione del legale rappresentante contenente l’autocertificazione dei dati comunicati in fase di iscrizione (aggiornata con le eventuali modifiche richieste da SISTRI). Per coloro che hanno effettuato l’iscrizione con modalità WEB, il modello di autocertificazione è stato generato automaticamente dal sistema e dovrà essere stampato e sottoscritto dal legale rappresentante. Coloro che, invece, hanno effettuato l’iscrizione con le altre modalità dovranno redigere la dichiarazione compilando il MODULO DI ISCRIZIONE AL SISTRI N. 2 (il modulo è disponibile sul sito SISTRI)
 
- Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante
 
- Fotocopia dei documenti di identità di ciascun delegato associato al dispositivo richiesto, i cui nominativi sono indicati nell’autocertificazione
 
- Dichiarazione di impegno all’uso corretto dei dispositivi USB firmata dal soggetto incaricato al ritiro degli stessi (modulo disponibile sul sito SISTRI)
 
- Attestazione di versamento dei diritti di segreteria effettuato sul conto corrente postale intestato alla Camera di Commercio di riferimento con causale di versamento “Diritti di segreteria SISTRI”. Il rilascio del primo dispositivo comporta il versamento di un diritto di segreteria di Euro 16,00 per ciascuna unità locale. Se per la stessa unità locale sono stati richiesti più dispositivi, dovrà essere versato l’importo
aggiuntivo di Euro 6,00 per ogni dispositivo aggiuntivo
 
- Delega del legale rappresentante firmata in carta semplice in caso di ritiro da parte di un soggetto diverso (modulo disponibile sul sito SISTRI)
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Diritti di segreteria della chiavetta USB - SISTRI Riduci
Con decreto del 17 giugno 2010, il Ministero dello Sviluppo economico ha definito gli importi relativi ai diritti di segreteria camerali che dovranno essere versati per il rilascio dei dispositivi USB.
Si informa che le Camera di Commercio stanno ricevendo le prime scatole contenenti i dispositivi USB che dovranno essere distribuiti ad imprese ed enti iscritti al SISTRI; il servizio di distribuzione non è ancora stato attivato poiché in attesa del rilascio di tutte le funzioni del relativo software per la gestione degli appuntamenti e dell’archivio pratiche.
Sarà cura dell’Ufficio camerale preposto al rilascio dei dispositivi contattare gli interessati al ritiro non appena perverranno i dispositivi in questione.
Si ricorda a tal proposito che la comunicazione inerente la gestione dell’appuntamento per il ritiro dei dispositivi USB verrà inoltrata ai referenti indicati al punto 1.4 del modulo di iscrizione.
 
DIRITTI DI SEGRETERIA (dal Decreto 17 giugno 2010)
Rilascio primo dispositivo USB per ciascuna unità locale         € 16,00
Rilascio dispositivo USB aggiuntivo per la stessa unità locale  €   6,00
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