Dopo l'abolizione del sistema telematico per il trasporto dei rifiuti industriali, imposta dalla Manovra di Ferragosto, la Commissione Ambiente del Senato ne chiede la reintroduzione durante l'iter d'approvazione del decreto, che è in corso al Parlamento. Ma con nuove scadenze dal 2012.
Le proteste del ministro dell'Ambiente, Stefania Prestigiacomo, contro la completa abolizione del Sistri inclusa nella Manovra di Ferragosto sono state raccolte dalla Commissione XIII Territorio, Ambiente e Beni Ambientali del Senato. Durante l'esame del decreto legge 138 del 13 agosto 2011, in vista della sua conversione in Legge, la commissione ha chiesto la reintroduzione del tracciamento telematico dei rifiuti. I senatori hanno giustificato tale richiesta con due considerazioni: la prima riguarda il ritorno al precedente sistema cartaceo, che “reintrodurrebbe l'assoluta incertezza sulla sorte definitiva d'ingenti quantitativi di rifiuti, non solo pericolosi, che pone a rischio nel nostro Paese la salute dei cittadini oltre che la tutela dell’ambiente, creando i presupposti per il perdurare di traffici illeciti legati al settore dei rifiuti”.
La seconda considerazione riguarda la possibile procedura d'infrazione della normativa comunitaria, che potrebbe giungere da Bruxelles. Ma la Commissione Ambiente del Senato suggerisce che il Sistri venga comunque modificato, col fine di risolvere i problemi tecnici rilevati da numerose associazioni delle imprese interessate, comprese quelle dell'autotrasporto. Ci potrebbe essere anche l'esenzione per alcune tipologie di rifiuti che non danneggiano l'ambiente. In tutti i Casi, la Commissione XIII del Senato propone che il nuovo Sistri diventi operativo dal 1° gennaio 2012.
In materia di tracciabilità di rifiuti, il D.L. 138/2011 con art. 6 comma 2 dispone che da oggi 13 agosto 2011 il Sistri è abolito.
Più specificatamente, vengono abrogati:
a) il comma 1116, dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) l’articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
c) il comma 2, lettera a), dell’articolo 188-bis, e l’articolo 188-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;
d) l’articolo 260-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;
e) il comma 1, lettera b), dell’articolo 16 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;
f) l’articolo 36, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, limitatamente al capoverso «articolo 260-bis»;
g) il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009 e successive modificazioni;
h) il decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 18 febbraio 2011 n. 52.
All’art. 6 comma 3 del decreto viene precisato che “resta ferma l’applicabilità delle altre norme in materia di gestione dei rifiuti; in particolare, ai sensi dell’articolo 188-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006, i relativi adempimenti possono essere effettuati nel rispetto degli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico nonchè del formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni“.
Dopo i numerosi decreti di modifica del DM 17 dicembre 2009 che aveva istituito il Sistri, non più una nuova proroga, bensì l’abolizione dell’intero sistema, che, nelle previsioni del legislatore, per il primo scaglione di soggetti obbligati di cui al Decreto 26 maggio 2011 (tra cui impianti di recupero e smaltimento di rifiuti e grandi produttori di rifiuti) avrebbe dovuto essere pienamente operativo dal 2 settembre 2011
Con l'ok del Senato al dl 70/2011 slitta al 1° giugno 2012 l`entrata a regime del sistema sanzionatorio SISTRI per i produttori di rifiuti pericolosi con meno di 10 dipendenti
Il Senato, nella seduta del 7 luglio ha convertito in legge il decreto legge n. 70/11 che ora sara` pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
All`art. 6 e` stato approvato un emendamento (comma 5 lett. f octies) che di fatto rinvia l`entrata a regime del SISTRI modificando il recente decreto ministeriale 26 maggio 2011.
L`emendamento prevede che la data del 2 gennaio 2012 prevista per l`entrata a regime del SISTRI per i produttori di rifiuti pericolosi con < 10 dipendenti non potra` essere antecedente al 1 giugno 2012.
Il Ministero dell`ambiente, in base a tale emendamento, dovra` emanare un nuovo decreto entro 60 gg dall`entrata in vigore della legge di conversione.
"Grazie al SISTRI, finalmente potremo contare su un apparato di controllo adeguato, affidato al Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente. Saranno, inoltre, sostituite procedure obsolete, inefficienti e onerose e sarà possibile rispondere in maniera più efficace alle istanze sociali e ambientali. E soprattutto, con questo nuovo strumento, lo Stato può dare un ulteriore forte segnale nella lotta contro l’illegalità, confermando la scelta della tolleranza zero nei confronti dei crimini ambientali.
Il SISTRI inoltre potrà agevolare l’attività degli operatori del settore riducendo costi e passaggi burocratici a tutto vantaggio della sicurezza e della legalità, e senza gravare sulla spesa della Pubblica Amministrazione, né su quella dei contribuenti.
Le stesse modalità di accesso alla fase operativa, nonostante la sua complessità, sono state concepite per semplificare la vita agli utenti: nel periodo di avviamento in particolare, sarà messa a disposizione una vasta rete di supporti per informare, assistere e agevolare tutti coloro che ne sono interessati. E in quest’ottica ringrazio l’Unioncamere e le organizzazioni imprenditoriali per quanto hanno fatto e faranno per il positivo avvio del SISTRI.
L’Italia è la prima nazione a dotarsi di un apparato simile e ciò costituisce anche l’opportunità di offrire un modello a livello europeo. Un modello capace di coniugare, grazie alla tecnologia, efficienza, controlli e rigorosa tutela della salute e dell’ambiente."
Stefania Prestigiacomo Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
21 aprile 2010 Domanda: Entro quando devono iscriversi al SISTRI per la specifica categoria le associazioni o loro società di servizi che intendono gestire il SISTRI per i propri soggetti deleganti? Risposta: In base a quanto previsto dall’art. 7 comma 1 (Modalità operative semplificate), i soggetti che intendono delegare le associazioni “dopo l'iscrizione al SISTRI ai sensi dell'articolo 3, provvedono a delegare le organizzazioni, o loro societa' di servizi, prescelte.” Ciò vuol dire che le associazioni potranno ricevere la delega dai soggetti in un qualsiasi momento successivo all’iscrizione al SISTRI dei soggetti deleganti. Il DM 17/12/2009 non stabilisce una data specifica per l’iscrizione delle associazioni. Tuttavia, in base all’allegato 1A al DM 17/12/2009, “ciascuna articolazione territoriale dell’associazione imprenditoriale, o società di servizi che abbia ricevuto delega ai sensi dell’art. 7, comma 1, richiede un dispositivo USB” . L’iscrizione delle associazioni è quindi finalizzata all’ottenimento di una USB con cui gestire i registri dei soggetti deleganti. Tale iscrizione dovrà quindi avvenire dopo aver ricevuto la delega da parte del primo soggetto delegante.
11 marzo 2010 Domanda: Un artigiano che produce rifiuti pericolosi può avvalersi delle modalità operative semplificate? Se si, quali sono i contributi? Come effettuare la delega alla società di servizi? Risposta: L’art. 7 comma 1 del DM 17/12/2009 stabilisce con chiarezza i soggetti che possono avvalersi delle modalità operative semplificate. Tali soggetti sono:
Pertanto un artigiano che produce meno di 2 t/anno di rifiuti pericolosi o 10 t/anno di rifiuti speciali non pericolosi può avvalersi delle procedure semplificate. I contributi per i soggetti che si avvalgono delle modalità operative semplificate sono gli stessi degli altri soggetti obbligati ad iscriversi al SISTRI e riportati nell’allegato II del DM 17/12/2009, tenuto conto del numero di dipendenti e delle quantità di rifiuti gestiti. La delega alla società di servizi verrà fatta successivamente all’iscrizione ed al pagamento dei contributi. I soggetti che si avvalgono delle modalità operative semplificate verranno comunque dotati dei dispositivi elettronici (chiavi USB che i soggetti potranno utilizzare per verificare i loro account); le associazioni imprenditoriali o le società di servizi di loro diretta emanazione che ricevono la delega, saranno in possesso di USB abilitate anche alla gestione della documentazione informatica di tali soggetti. 5 marzo 2010 Domanda: Quali opportunità presenta il SISTRI ai fini dell’utilizzo dei sistemi gestionali già presenti all’interno di aziende che risultano essere obbligate all’iscrizione al sistema SISTRI? Risposta: Il sistema SISTRI nasce dall’esigenza da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di attuare un monitoraggio puntuale e efficace dei processi inerenti la movimentazione dei rifiuti speciali, con l’obiettivo di contrastare l’illegalità nel settore e di semplificare gli obblighi amministrativi a carico delle imprese. In tale ambito il SISTRI non sostituisce i sistemi gestionali attualmente utilizzati dalle imprese che operano nella filiera dei rifiuti speciali. Il SISTRI, infatti, monitora il flusso dei rifiuti dal luogo di produzione al luogo di destinazione dei rifiuti stessi mentre i sistemi gestionali riguardano i processi interni legati alle peculiarità organizzative ed operative delle singole aziende. Si ritiene, anzi, che un sistema come il SISTRI possa costituire uno stimolo per tante piccole imprese per avviare una informatizzazione dei processi nell’ottica di perseguire obiettivi di efficienza, competitività ed economicità dei processi. Il Ministero ha aperto un dialogo costruttivo con tutti i settori interessati per l’approfondimento degli aspetti tecnico-operativi connessi all’utilizzo del SISTRI unitamente ai sistemi gestionali aziendali, al fine di cogliere tutte le potenzialità in termini di ottimizzazione, funzionalità e semplificazione che ne possono derivare all’ambiente e al mercato. A tal fine subito dopo la fase d’iscrizione e prima dell’avvio della fase operativa del sistema SISTRI, il Ministero dell’ Ambiente, in collaborazione con le Associazioni imprenditoriali di riferimento, definirà le modalità con le quali si potranno scambiare i dati con i sistemi gestionali che gli operatori del settore utilizzano nei loro processi gestionali. 26 febbraio 2010 Domanda: Quali sono le modalità attraverso le quali i soggetti che rientrano nelle categorie previste dall’articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 possono avvalersi delle associazioni imprenditoriali previste nel medesimo articolo ovvero delle loro società di servizi per gli adempimenti del Sistri? Risposta: Qualora i soggetti che rientrano nelle categorie previste dall’articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 intendano avvalersi delle modalità operative semplificate concesse loro dal predetto decreto ministeriale 17 dicembre 2009, devono delegare le associazioni imprenditoriali a cui sono iscritti, o le loro società di servizi, utilizzando il modello di delega che sarà reso disponibile sul sito www.sistri.it La delega dovrà essere redatta in carta semplice, ma la firma del legale rappresentante del soggetto delegante dovrà essere autenticata o da un notaio ovvero da un altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Le associazioni imprenditoriali e/o le loro società di servizi, delegate dai soggetti di cui all’art. 7, comma 1 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, dovranno, a loro volta, iscriversi al SISTRI, pagando il contributo previsto nell’Allegato II, per la loro categoria di appartenenza, e dotarsi di un dispositivo USB mediante il quale provvederanno, per conto di ciascun soggetto delegante, a compilare il registro cronologico e le singole Schede SISTRI, ferma restando, a carico dei soggetti deleganti, la responsabilità delle informazioni fornite nel sistema SISTRI. 5 febbraio 2010 Domanda: La nostra azienda utilizza per lo svolgimento delle sue attività alcuni software gestionali. Con l'entrata in vigore del SISTRI come devono essere considerati i software gestionali già utilizzati? In altre parole, il SISTRI è da considerarsi un sistema alternativo ai software gestionali normalmente utilizzati? Risposta: Il SISTRI non è un sistema gestionale, ma è uno strumento volto a garantire un miglior monitoraggio della movimentazione dei rifiuti speciali e dei rifiuti solidi urbani della Regione Campania, attraverso l'acquisizione di dati per via informatica ed elettronica e non cartacea. Per tale motivo il SISTRI non sostituisce i software gestionali attualmente utilizzati. Con il SISTRI si introduce un significativo cambiamento nel modo di acquisire le informazioni circa la movimentazione dei rifiuti speciali e dei rifiuti solidi urbani della Regione Campania. Da un sistema cartaceo - imperniato sui tre documenti costituiti dal Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR), Registro di carico e scarico, Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) - si passa a soluzioni digitali avanzate in grado di semplificare le procedure e gli adempimenti e di assicurare la sicurezza e la legalità dei processi.